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U N I O N E
N A Z I O N A L E P R O L O C O D ‘ I T
A L I A
Ente Assistenziale
riconosciuto dal Ministero degli Interni con D.M. n. 559/C
11976. 12000a (121) – del 18 giugno 1998
Iscritta nel
Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale - n.
56 Legge n. 383 del 7 dicembre 2000
U N P L I
PUGLIA
Statuto e
Regolamento per le Pro Loco di Puglia
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
1.1 In data 10
novembre 1990 presso il notaio dott. Antonietta
MINICHIELLO di GIUSEPPE in GROTTAMINARADA (AV)
via Rione Giardino sn è stata costituita, con atto pubblico
n. 1192 registrato a Ariano Irpino (AV) il 14
novembre 2005, l’Associazione Pro Loco di BOVINO con
sede legale nel Comune di BOVINO L’eventuale
trasferimento della sede sociale non comporta modifiche al
presente statuto.
1.2 La Pro Loco di
BOVINO aderisce all’UNPLI ( Unione Nazionale delle Pro
Loco d’Italia ), tramite il Comitato Regionale di Puglia.
Art. 2
Caratteristiche e competenza territoriale
2.1 La Pro Loco è
un’associazione di volontariato, di natura privatistica, senza
fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con
rilevanza di interesse pubblico.
2.2 Essa ha
competenza nel Comune di BOVINO. ( o nella frazione /
località ).
2.3 La Pro Loco
può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di
forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni
stipulate con Comuni e Province in località in cui non esista
altra associazione Pro Loco.
Art. 3
Finalità
3.1 La Pro Loco ha
finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e
delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche,
turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In
particolare si propone le seguenti finalità:
a) tutela e
miglioramento delle risorse ambientali, turistiche e culturali
del luogo;
b) assistenza,
tutela e informazione turistica;
c) iniziative atte
a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del
fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
d) promozione e
assunzione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la
conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse
culturali e turistiche;
e) compiti di
vigilanza sul prodotto turistico;
f) attività di
utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che
verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi
culturali;
g) collaborazione
con l’UNPLI ( Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia –
Comitato Regionale ) quale organo rappresentativo delle Pro Loco
e di collegamento con la Regione Puglia e con la Provincia di
FOGGIA.
h) apertura e
gestione di un circolo per i propri soci.
Art. 4
Finanziamento e patrimonio
4.1 Il patrimonio
della Pro Loco è formato da:
a) le quote
sociali, annualmente stabilite dall’Assemblea dei soci nel
bilancio di previsione, da versare entro il 28 febbraio di ogni
anno;
b) contributi dei
soci;
c) eredità,
donazioni e legati;
d) contributi
dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di
Istituzioni pubbliche;
e) entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) contributi
dell’Unione Europea;
g) proventi di
gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci
o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte
in maniera ausiliaria e sussidiaria;
h) erogazioni
liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
i) entrate
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
entrate
compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di
promozione sociale.
4.2 Non può, in
nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli
associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere
impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle direttamente connesse.
4.3 Ha l’obbligo
di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di
attività istituzionali statutariamente previste
Art. 5 Soci
5.1 I soci della
Pro Loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori,
benemeriti e onorari.
Socio ordinario è
chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.
Socio sostenitore
è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di
associazione.
Socio benemerito è
il socio nominato tale dall’Assemblea per particolari meriti
acquisiti durante la vita della Pro Loco.
Socio onorario è
chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località è
insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio di
Amministrazione.
5.2 I soci
benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota
sociale annua.
5.3 La qualità di
socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari,
e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.
Art. 6 Diritti
e Doveri
6.1 I soci
ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota
sociale annua stabilita dall’Assemblea in occasione del bilancio
preventivo.
6.2 Tutti i soci
in regola con i versamenti della quota sociale, purchè
maggiorenni, hanno diritto:
a) di voto per
eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b) di essere
eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c) di voto per
l’approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e
regolamentari della Pro Loco;
d) a ricevere la
tessera della Pro Loco;
e) a ricevere le
pubblicazioni della Pro Loco;
f) a frequentare i
locali della Pro Loco;
g) di fruire dei
servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività;
6.3 I soci hanno
il dovere di ossequiare le norme statutarie e regolamentari, di
partecipare alla vita sociale e amministrativa
dell’associazione, di curarne l’immagine e di garantirne
l’assetto economico.
Art. 7
Ammissione e perdita di qualifica di socio
7.1 La qualifica
di socio è conseguibile da tutti i residenti e domiciliati nella
località, e si perde per dimissioni, morosità e indegnità.
7.2 L’ammissione a
socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo a
seguito di presentazione di regolare istanza accompagnata dal
versamento della quota sociale prevista.
7.3 La quota
associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
7.4 L’esclusione
di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Pro
Loco secondo l’art. 7.1
Art. 8 Organi
8.1 Sono organi
dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei
soci;
b) il Consiglio
Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei
Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei
Probiviri.
Art. 9
Assemblea dei Soci
9.1 L’Assemblea
dei soci rappresenta la universalità degli associati, e le sue
decisioni obbligano tutti gli iscritti.
9.2 L’Assemblea ha
il compito di dare le direttive generali per la realizzazione
degli scopi sociali.
9.3 All’Assemblea
prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale
dell’anno in corso; hanno diritto di voto i soci che risultino
in regola con le quote sociali dell’anno precedente ed abbiano
versato entro i termini stabiliti quelle dell’anno in corso.
9.4 Sono
consentite sino a due deleghe. Nella elezione degli organi
sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo
dei due terzi dei seggi da assegnare.
9.5 L’Assemblea
può essere ordinaria e straordinaria.
9.6 L’Assemblea
ordinaria deve essere tenuta entro il mese di dicembre per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo,
ed entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio
consuntivo dell’anno precedente.
9.7 L’Assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente
disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione
con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto la
voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo,
qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al
voto.
9.8 L’Assemblea
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (
gli astenuti non sono considerati votanti ).
9.9 L’Assemblea è
convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in
sua assenza, dal vice presidente.
9.10 Spetta
all’Assemblea deliberare sul programma generale di attività, sul
conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali
proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche
statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione.
9.11 Spetta,
inoltre, all’Assemblea la elezione del Consiglio Direttivo, del
Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.
9.11 La indizione
assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che
indica la sede, la data e l’ora, e ne fissa l’ordine del giorno.
9.12 L’Assemblea
può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un
terzo dei soci da presentare al Consiglio Direttivo.
9.13 La
convocazione assembleare deve pervenire ai soci con un congruo
anticipo di tempo sulla data fissata anche con recapito postale
ordinario. L’avviso di convocazione deve essere esposto nella
sede sociale.
9.14 Le modifiche
statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria.
9.15 L’Assemblea
per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con
la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in
seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci
aventi diritto al voto.
9.16 L’Assemblea
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti
presenti ( gli astenuti non sono considerati votanti ).
9.17 L’Assemblea
per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima
convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi
diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei
soci aventi diritto al voto.
9.18 L’Assemblea
delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole
della maggioranza dei votanti ( gli astenuti non sono
considerati votanti ).
9.19 Delle
riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario dell’associazione,
consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta
scritta e motivata da parte dei richiedenti.
Art. 10
Consiglio Direttivo
10.1 Il Consiglio
Direttivo è formato da un numero dispari, stabilito
dall’Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a
votazione segreta dall’Assemblea stessa; essi durano in carica
quattro anni e sono rieleggibili.
10.2 Possono
essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere
consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di
volontariato o di associazioni di categoria nel campo
turistico-culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio
Direttivo.
10.3 In caso di
vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede
alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad massimo
della metà dei consiglieri stabiliti.
10.4 Dopo la
surroga consentita l’Assemblea, entro trenta giorni, deve
eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.
10.5 Per la
validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la
metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di
parità, prevale il voto del Presidente.
10.6 Il Consiglio
elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il
vice-Presidente.
10.7 Il rinnovo
delle cariche sociali deve essere comunicato all’UNPLI
____________.
10.8 Il Consiglio
si raduna di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni
qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta
scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.
10.9 Il
Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco
entro il 15 gennaio decade automaticamente dalla carica.
10.10 Il
Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque,
assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati
motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e,
quindi, surrogato.
10.11 Sia la
decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio
Direttivo.
10.12 Spetta al
Consiglio l’amministrazione del patrimonio sociale, la
formazione e l’approvazione del bilancio preventivo, la
formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato
dall’Assemblea; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare
sull’entità della quota sociale annua, deliberare
sull’ammissione o sull’esclusione dei soci, sulla decadenza o
surroga dei Consiglieri, Revisori e Probiviri, assumere tutte le
iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità
sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal
presente statuto riservate all’Assemblea dei soci.
10.13 Delle
riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i
soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei
richiedenti.
Art. 11
Presidente e vice Presidente
11.1 Il Presidente
e il vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a
votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal
Consiglio stesso.
11.2 Il Presidente
in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal
vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla
Pro Loco.
11.3 Il Presidente
convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea dei soci con
l’assistenza del Segretario.
11.4 Il Presidente
ha in unione agli altri membri del Consiglio la responsabilità
dell’amministrazione dell’associazione.
11.5 Il Presidente
è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco.
11.6 In caso di
dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio Direttivo
deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo
Presidente.
Art. 12
Segretario – Tesoriere
12.1 Il Segretario
è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del
Presidente.
12.2 Il Segretario
assiste il Consiglio e l’Assemblea, redige i verbali e cura il
normale funzionamento degli uffici.
12.3 Il Segretario
è responsabile, insieme la Presidente, della perfetta tenuta
degli atti e di ogni altro documento sociale.
12.4 Il Segretario
assume anche i servizi di tesoreria.
12.5 Il
Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:
a) partecipa senza
diritto di voto, nel caso in cui non sia consigliere, alle
riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci;
b) predispone
relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
c) esprime parere
sulla regolarità procedurali delle deliberazioni dei vari Organi
deliberativi;
d) amministra un
fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;
e) redige la
stesura dei bilanci;
f) provvede ai
pagamenti ed alle riscossioni dovute;
g) deposita presso
la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio
consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione
dell’Assemblea convocata per l’approvazione.
Art. 13
Collegio dei Revisori dei Conti
13.1 Il Collegio
dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri
supplenti, eletti a votazione segreta dall’Assemblea dei soci.
13.2 Essi durano
in carica quattro anni e sono rieleggibili.
13.3 Essi hanno il
compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed
ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul
bilancio consuntivo.
13.4 Il Presidente
dei Revisori, o altro membri da lui delegato, partecipa con
parere consultivo ai lavori del Consiglio.
Art. 14
Collegio dei Probiviri
14.1 Il Collegio
dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri
supplenti, eletti a votazione segreta dall’assemblea dei soci.
14.2 Essi durano
in carica quattro anni e sono rieleggibili.
14.3 Essi hanno il
compito di controllare la osservanza delle norme statutarie e di
dirimere eventuali controversie tra singoli soci.
14.4 Il Collegio
dei Probiviri può segnalare controversie, che non sia in grado
di decidere, al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale
UNPLI, ai sensi delle norme dello Statuto Regionale UNPLI.
Art. 15
Presidente onorario
15.1 Il Presidente
onorario può essere nominato dall’Assemblea dei soci per
eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della
Pro Loco.
15.2 Al Presidente
onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo
incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri
Enti.
Art. 16
Controllo e vigilanza
16.1 La Pro Loco
adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi
vigenti, riconoscendo l’assenza di lucro e la competenza
territoriale.
16.2 La Pro Loco
si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il
perseguimento dei fini istituzionali.
16.3 La Pro Loco
può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche
ricorrendo a propri soci.
16.4 Tutte le
cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con
cariche politiche e amministrative.
16.5 Il Consiglio
Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal
presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese
documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato
per la Pro Loco nell’ambito delle attività istituzionali.
16.6 La Pro Loco
accetta le direttive e gli accertamenti dell’UNPLI così come
previsti dallo Statuto e dal regolamento dell’UNPLI regionale, e
le verifiche e i controlli della rispettiva normativa regionale.
16.7 La Pro Loco
deve depositare, entro trenta giorni dalla propria costituzione,
il proprio atto costitutivo completo di statuto e regolamento
presso l’UNPLI regionale.
16.8 Nel caso in
cui vengano a mancare i requisiti previsti dall’art. 4 p. 1, la
Pro Loco viene commissariata dall’UNPLI regionale, per quanto di
sua competenza, e fatto salvo ogni intervento della Regione
Puglia, per le Pro Loco iscritte nell’Albo Regionale.
16.9 L’UNPLI
regionale, in caso vengano meno i requisiti necessari per un
corretto funzionamento della Pro Loco, mette a disposizione
l’atto costitutivo e relativo statuto per i cittadini che
volessero riattivare il funzionamento dell’associazione.
Art. 17
Disposizioni generali
17.1 Le eventuali
modifiche al presente Statuto, deliberate dall’Assemblea
straordinaria secondo le norme vigenti, vanno registrate
direttamente dal Presidente della Pro Loco presso l’Ufficio di
Registro competente.
Art. 18
Scioglimento della Pro Loco
18.1 La Pro Loco
può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea
straordinaria.
18.2 Lo
scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato all’UNPLI
regionale, al Comune di residenza, agli organi di polizia
competenti, nonché alla Regione, ove esista l’Albo regionale
delle Pro Loco.
18.3 In caso di
vacanza amministrativa, l’amministrazione uscente risponde
direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.
18.4 Ha l’obbligo
di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra
Associazione che operi a fini di utilità sociale.
Art. 19
Riferimenti legislativi
19.1 Per tutto ciò
che non è espressamente contemplato nel presente Statuto e nel
Regolamento allegato, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice
Civile, nelle leggi nazionali relative alle Pro Loco e nella
legge sulle Pro Loco della Regione Puglia, nonché alle norme e
regolamenti dell’UNPLI nazionale e regionale.
Art. 20 Norma
transitoria
20.1 Il
presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea straordinaria
tenutasi a BOVINO
il 29 novembre
2004, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
approvazione.
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